(massima n. 1)
La mera detenzione di beni comuni, privi di apprezzabile valore commerciale e non riconosciuti come provento di furto, non č sufficiente a comprovare la ricettazione, in assenza di elementi fattuali o logici che comprovino la provenienza delittuosa dei suddetti beni (nel caso di specie, biciclette esposte per la vendita in un mercatino rionale).