Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2634 del 19 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.), il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore. È legittima la configurazione del danno patrimoniale anche nelle condizioni in cui le dirette conseguenze pregiudizievoli, suscettibili di valutazione economica, si riflettano sull'organizzazione del lavoro e sull'efficienza dei servizi.

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