(massima n. 1)
In tema di truffa contrattuale, il momento di perfezionamento del delitto deve essere individuato alla luce delle peculiaritā dell'accordo e della specifica volontā contrattuale, avuto riguardo alle modalitā e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si č prodotto l'effettivo pregiudizio per la parte lesa, con relativo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effettivo pregiudizio per la vittima non si fosse realizzato allorquando i beni oggetto della truffa erano stati pagati a mezzo bonifico, ma solo quando gli stessi erano stati asportati dal luogo di deposito all'insaputa dell'acquirente, che, pertanto, non aveva potuto procedere a ritirare quanto giā pagato).