(massima n. 1)
È configurabile la circostanza aggravante del reato di truffa ai sensi dell'articolo 640, comma secondo, n. 2) codice penale nel caso in cui colui che, sfruttando la fama di mistico o occultista, ingeneri nelle vittime convinzioni di pericoli gravi e le induca in errore per procurarsi un ingiusto profitto.