(massima n. 1)
Integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessitą di consegnare preziosi o somme di danaro per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in veritą insussistente, nel caso in cui la consegna di tali beni sia effettuata direttamente da quest'ultima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione, configurandosi, invece, il delitto di furto in abitazione, nel caso in cui il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontą della vittima o, addirittura, spossessandola.