(massima n. 1)
È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (art. 2 ed art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, come l'ottenimento di pubbliche erogazioni