(massima n. 1)
In materia di truffa contrattuale, gli artifici e raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto, purché vi sia una dimostrazione logica del nesso eziologico tra la falsa rappresentazione della realtą e l'attivitą materiale che ne consegue, costituendo quest'ultima il precipitato logico e causale della condotta foriera di ingiusto profitto e dell'altrui danno.