(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, il giudizio sull'idoneità della condotta a trarre in inganno la persona offesa dev'essere effettuato "ex post" e in concreto, sicché la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero lo stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (Conf. Sez. 2, n. 5673 del 1974, Rv. 127838-01).