Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40228 del 28 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve essere esclusa la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., quando sia correttamente ravvisata l'esistenza di artifici e raggiri idonei ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento della difformitą tra la situazione reale e quella conosciuta dall'ente erogatore. Costituisce truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) la condotta caratterizzata da attivitą commissive, quali l'uso fraudolento di carte di prelievo intestate al defunto, convoglianti somme erogate dall'Inps.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.