(massima n. 1)
Deve essere esclusa la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., quando sia correttamente ravvisata l'esistenza di artifici e raggiri idonei ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento della difformitą tra la situazione reale e quella conosciuta dall'ente erogatore. Costituisce truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) la condotta caratterizzata da attivitą commissive, quali l'uso fraudolento di carte di prelievo intestate al defunto, convoglianti somme erogate dall'Inps.