(massima n. 1)
In tema di delitto di truffa nei rapporti di prestazione d'opera professionale (nella specie, la condotta del difensore che ottiene un acconto e non avvia la causa), la condotta decettiva deve essere stata la causa dell'atto dispositivo dannoso, laddove gli acconti pregressi non configurano ingiusto profitto, dovendo la condotta fraudolenta essere un prius e non gią un posterius.