(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno. (Fattispecie in cui la persona offesa, nel corso delle trattative precontrattuali, aveva consegnato all'imputato una copia dei propri documenti di identitą, nonché sottoscritto alcuni moduli di adesione, poi utilizzati per l'attivazione di un finanziamento bancario a suo carico senza il suo consenso).