(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui l'imputata aveva acquistato un immobile in regime di edilizia convenzionata, inducendo in errore la società venditrice in merito al possesso dei requisiti per stipulare il contratto, così da causare al comune un danno per mancato incasso degli oneri di costruzione).