(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, č necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi).