(massima n. 1)
Non č possibile ritenere truffaldina la condotta relativa al mancato accoglimento di una proposta di mediazione, rientrando tale attivitā tra le legittime prerogative di chi si trova a patrocinare gli interessi della parte sostanziale di un rapporto giuridico controverso, laddove la reputi per la stessa non conveniente.