(massima n. 1)
E'configurabile il delitto di truffa nel caso in cui il danno della vittima si realizzi per effetto di un suo comportamento omissivo, determinato dalla condotta ingannevole dell'imputato. (Fattispecie in cui l'investitore, ingannato dalla rappresentazione prospettatagli dal dipendente dell'istituto di credito attraverso l'elaborazione di documentazione contabile artificiosamente creata per celare le perdite, proseguiva nella gestione finanziaria in perdita dei propri investimenti). (Vedi: n. 5465 del 1972, Rv. 121775).