(massima n. 1)
Nella truffa contrattuale il danno può essere identificato non solo nella perdita definitiva del bene acquistato a seguito dei raggiri ma anche nell'aver stipulato il contratto a condizioni più gravose o differenti da quelle che sarebbero state pattuite ove non vi fosse stata la lesione della libertà di autodeterminazione dell'acquirente.