Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46209 del 3 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.(Fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).

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