Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46212 del 3 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di truffa commesso dall'intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di "trading" mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti - come nella fattispecie - abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento; di contro, il reato va considerato a consumazione prolungata solo quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettua periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo.

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