(massima n. 1)
Il delitto di truffa commesso dall'intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di "trading" mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti - come nella fattispecie - abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento; di contro, il reato va considerato a consumazione prolungata solo quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettua periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo.