(massima n. 1)
Integra il reato di truffa la condotta di colui che si č procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nel caso in cui quest'ultima abbia agito motivata da fini illeciti, posto che non viene meno, in tal caso, l'oggettivitā giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertā del consenso nei negozi patrimoniali.