Cassazione penale Sez. II sentenza n. 50005 del 6 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante richiamata dall'art. 640, comma 2 n. 2 bis cod. pen., si realizza quando l'agente approfitti di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la privata difesa. In presenza di transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti "virtuali", come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet, le circostanze di tempo (in ragione della rapiditā con cui si perfezionano le transazioni sulla rete) e di luogo (operando le parti, appunto, in un ambiente "virtuale" in cui ogni relazione č affidata a contatti di tipo telematico a distanza) possono, in relazione alle peculiaritā della singola vicenda fattuale, esser piegate dall'agente per ostacolare le ordinarie cautele adottate nella conclusione di contratti. Ciō che rileva č che una delle parti, agendo nell'ambito di un rapporto contrattuale instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle indicate circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l'immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all'agevolazione che discende dall'utilizzazione dello strumento della rete, da cui l'agente abbia consapevolmente tratto specifici vantaggi.

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