(massima n. 1)
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario č facilmente reintegrabile.