(massima n. 1)
E' procedibile d'ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio. (In motivazione, la Corte ha altresė affermato che l'estensione del regime di perseguibilitā a querela, operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., č limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessitā o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).