(massima n. 1)
Avendo il delitto di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo - determinando un'immanente limitazione della facoltą di godimento spettante al titolare del bene - il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio o dal terreno ovvero, in mancanza, con la pronunzia della sentenza di primo grado.