(massima n. 1)
Integra il reato ex art. 633 c.p. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore. (Nella specie A.A. aveva occupato l'alloggio senza alcuna autorizzazione, essendo rimasta nell'appartamento di edilizia popolare dopo il rilascio dei legittimi occupanti).