(massima n. 1)
In tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilitā č correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalitā commissive del reato.