(massima n. 1)
Integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto, ai fini dell'integrazione del pił grave delitto, nella pretestuositą della richiesta.