(massima n. 1)
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Con la conseguenza che anche l'intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto.