(massima n. 1)
In tema di reati contro il patrimonio, l'estorsione, sia in forma tentata, che consumata, può ritenersi integrata solo qualora l'azione civile promossa costituisca il mezzo per ottenere un profitto ingiusto "fuori dal giudizio", essendo funzionale a costringere il convenuto, fiaccandone le resistenze economiche e morali, a consegnare somme a titolo formalmente "transattivo", ma invero, privo di qualunque giustificazione, e, dunque, ingiusto. Ne consegue, pertanto, che la promozione di liti temerarie non configura "di per sé" un tentativo di estorsione.