Cassazione penale Sez. II sentenza n. 44230 del 13 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estorsione, rientra nella nozione di danno patrimoniale, rilevante ai fini della configurabilitą del delitto, anche la perdita di una seria e consistente possibilitą di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalitą propria del diritto penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il delitto di estorsione, e non gią quello di violenza privata, nella condotta del ricorrente che aveva costretto la vittima ad ammettere l'addebito nel procedimento giudiziale di separazione, identificando il profitto nel vantaggio patrimoniale a non versare il mantenimento).

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