(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione l'imposizione mediante minaccia della sottoscrizione di cambiali in valuta non più in corso legale (lire), posto che, pur non valendo come titoli di credito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, i titoli cambiari possono, in tal caso, essere azionati in giudizio come atti ricognitivi del debito, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, in ciò essendo ravvisabile il profitto della condotta estorsiva per il creditore.