(massima n. 1)
Costituisce reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, dopo aver assunto dei dipendenti, minacci di licenziarli qualora non accettino condizioni lavorative deteriori rispetto a quelle contrattualmente stabilite. La costrizione dei lavoratori a prestazioni lavorative superiori rispetto a quelle previste (ad esempio, lavoro straordinario non retribuito o superamento dell'orario di lavoro stabilito) rientra nell'ambito della fattispecie dell'estorsione qualora vi sia la minaccia della perdita del posto di lavoro.