Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18326 del 7 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, dopo aver assunto dei dipendenti, minacci di licenziarli qualora non accettino condizioni lavorative deteriori rispetto a quelle contrattualmente stabilite. La costrizione dei lavoratori a prestazioni lavorative superiori rispetto a quelle previste (ad esempio, lavoro straordinario non retribuito o superamento dell'orario di lavoro stabilito) rientra nell'ambito della fattispecie dell'estorsione qualora vi sia la minaccia della perdita del posto di lavoro.

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