(massima n. 1)
Integra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietā del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicchč č sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui.