(massima n. 1)
Il condannato per il delitto di rapina, all'esito di giudizio definito con sentenza irrevocabile intervenuta anteriormente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 628, comma 2, c.p., può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione può negarla ove ritenga, con congrua motivazione, che la condotta esecutiva abbia integrato un fatto dotato di significativa offensività, tale da escludere la minima lesività richiesta per l'applicazione dell'attenuante speciale.