(massima n. 1)
Nel delitto di rapina, la minaccia deve essere tale da limitare la libertą psichica della vittima e non deve necessariamente consistere in un male determinato, purché sia prospettato un pericolo ingiusto. La valutazione dell'idoneitą della minaccia a realizzare la finalitą intimidatoria si basa su criteri di medialitą che rispecchiano le reazioni dell'uomo comune, costituendo un accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimitą se congruamente giustificato.