Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31830 del 4 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di rapina, la minaccia deve essere tale da limitare la libertą psichica della vittima e non deve necessariamente consistere in un male determinato, purché sia prospettato un pericolo ingiusto. La valutazione dell'idoneitą della minaccia a realizzare la finalitą intimidatoria si basa su criteri di medialitą che rispecchiano le reazioni dell'uomo comune, costituendo un accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimitą se congruamente giustificato.

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