(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualitą temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attivitą intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietą dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunitą.