(massima n. 1)
In tema di rapina, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. sussiste anche nel caso in cui lo stato di incapacitą di agire, procurato alla vittima, perduri per il solo tempo strettamente necessario a consentire all'agente di impossessarsi dei beni, non rilevando la successiva reazione della persona offesa. (Conf.: n. 14937 del 1977, Rv. 137354-01).