(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per i delitti di furto semplice e di violazione di domicilio, stabilisce la procedibilitā d'ufficio per il delitto di furto in abitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di furto in abitazione non rappresenta la mera sommatoria degli altri due delitti, ma costituisce un'autonoma fattispecie di reato caratterizzata da una spiccata aggressione del patrimonio e dell'intimitā della persona nella proiezione spaziale dell'abitazione).