(massima n. 1)
Nel caso di sottrazione di una cosa gią appartenuta a persona uccisa, si configura il delitto di rapina qualora l'idea della sottrazione sorga prima dell'attuazione della violenza omicida, a condizione che l'impossessamento sia conseguenza della violenza, ricorrendo, invece, il delitto di furto qualora il proposito predatorio intervenga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Conf.: Sez. 1, n. 9594 del 1986, Rv. 173779 - 01).