(massima n. 1)
Non risulta decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta ai fini dell'art. 615-bis cod. pen., che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia l'autore, giacché ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. Dunque, il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, ma dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe.