(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis, cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalitą attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).