(massima n. 1)
In tema di reati contro l'inviolabilitā del domicilio, il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) deve ritenersi configurabile anche quando l'agente sia titolare o contitolare del domicilio, lā dove carpisca immagini o registri conversazioni della vita privata di chi nel domicilio si trovi, senza il consenso di tale persona.