(massima n. 1)
Il reato di tortura aggravato ex art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. può concorrere con quello di lesione personale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è configurabile l'assorbimento in quanto il legislatore non ha previsto, quale elemento necessario per integrare l'aggravante in questione, la commissione del delitto di lesione, ma ha solo valorizzato il dato concreto delle conseguenze patite dalla vittima).