(massima n. 1)
Il delitto di tortura, pur essendo funzionale a offrire copertura penale, nell'ordinamento interno, al divieto posto dall'art. 3 della Convenzione EDU, accede a una nozione di tortura pił ampia di quella fornita da tale disposizione convenzionale, ricomprendendo anche i trattamenti inumani e degradanti, che la Corte di Strasburgo ha distinto dal concetto di tortura in senso stretto. E coerentemente con questa impostazione, deve ritenersi che rientrino nella fattispecie in esame anche le ipotesi in cui le condotte agite realizzino una mortificazione o un annientamento dei diritti fondamentali che costituiscono il nucleo della dignitą della persona, a prescindere dall'aggressione al corpo della persona, quando sia offesa la personalitą morale dell'individuo.