(massima n. 1)
Il delitto di tortura di cui all'art. 613-bis cod. pen. è posto a tutela della dignità della persona, giacché alla sofferenza cagionata dal trattamento inumano e degradante si accompagnano l'asservimento alla volontà dell'agente e la negazione dei diritti fondamentali inviolabili della vittima, tali da ridurre la stessa a mero oggetto dell'altrui crudeltà, violenza o accanimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta di un uomo che aveva obbligato due minori ad assistere all'accoltellamento e all'agonia della loro madre, costringendole all'interno del suo autoveicolo durante una fuga spericolata e privandole di ogni mezzo di conforto, così da causare ad entrambe un grave trauma psichico).