Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10000 del 24 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione dell'art. 1851 c.c. - norma che, riferita all'anticipazione bancaria, costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare - deve ritenersi che, qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati conferendo a quest'ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto, si esuli dall'ipotesi di pegno regolare (art. 1997, 2748 c.c.) e si rientri, viceversa, nella disciplina, delineata dal predetto art. 1851, del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza.

(massima n. 2)

La costituzione di un pegno irregolare rende inoperante il divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., atteso che, a mente del disposto del precedente art. 1851, ed in coerenza con l'intento del legislatore di evitare indebite locupletazioni, deve ritenersi consentito al creditore, nell'ipotesi di inadempimento della controparte, di fare definitivamente propria la (sola) somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo con il suo debito di restituzione del tantundem nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione e senza richiesta di assegnazione al giudice dell'esecuzione.

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