Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26154 del 6 dicembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti dell'esercizio della revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la cessione di credito non può ritenersi mezzo anormale di pagamento, ove non sia stipulata per estinguere un debito preesistente e scaduto, ma sia funzionalmente contestuale al sorgere del credito garantito, dovendo il concetto di contestualità essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso preminentemente sostanziale e causale. (Fattispecie in tema di mandato all'incasso conferito contestualmente alla richiesta e al riconoscimento di un nuovo affidamento).

(massima n. 2)

Allorché il contratto di costituzione di pegno riconosca alla banca garantita il potere di disporre dei titoli per soddisfarsi dei propri crediti, si esula dall'ipotesi di pegno regolare, e si rientra, viceversa, nella disciplina, prevista dall'art. 1851 c.c., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza. Sicché il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio ordito, essendo la compensazione nel pegno irregolare la modalità tipica di esercizio della prelazione. (Nella specie, il pegno con facoltà della banca di disporre dei titoli che ne costituivano l'oggetto era stato costituito a garanzia di un aumento straordinario del fido, riconosciuto contestualmente e a termine, sebbene deliberato formalmente alcuni giorni dopo; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha escluso che l'estinzione del debito vantato dalla banca fosse assoggettabile a revocatoria fallimentare).

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