(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, le accuse provenienti da minore vittima del reato di cui all'art. 609-quater, soprattutto se acquisite tramite dichiarazioni "de relato", impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore, che richiede l'opportuno ausilio delle scienze di pedagogia, psicologia e sessuologia, rilevanti in materia, in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di assoluzione che, nel ribaltare la condanna fondata, tra l'altro, su dichiarazioni accusatorie provenienti solo da testi "de relato", aveva evidenziato che non potevano escludersi interventi induttivi sulla vittima, dell'età di tre anni, rimasta silente sia durante l'esame svoltosi in sede di incidente probatorio, oggetto di perizia raccolta, in maniera non genuina, con l'ausilio di un perito, sia in fase dibattimentale e la cui audizione non era stata rinnovata in secondo grado, anche per evitare rischi di vittimizzazione secondaria).