(massima n. 1)
Il delitto di atti sessuali con minore, di cui all'art. 609-quater, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 20 legge 23 dicembre 2021, n. 238, essendo posto a tutela del corretto sviluppo della sua sessualitą, si configura nei casi di abuso dell'autoritą o dell'influenza esercitata e di strumentalizzazione o approfittamento del rapporto fiduciario, correlati alla qualitą o all'ufficio ricoperto dal soggetto agente ovvero alle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalitą con la vittima, il cui consenso risulta, pertanto, condizionato, sicché esorbitano dal perimetro di tale delitto le condotte di costrizione e quelle di induzione con abuso della condizione di inferioritą fisica o psichica del minore, punite ai sensi del disposto dell'art. 609-bis cod. pen.