Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45238 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 605, comma sesto, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, per il delitto di sequestro di persona in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge, la procedibilità d'ufficio e non a querela di parte, com'è per il delitto di lesioni personali volontarie, aggravato ai sensi dell'art. 577, comma primo, cod. pen., trattandosi di scelta non irragionevole, espressiva dell'ampia discrezionalità attribuita al legislatore delegato dall'art. 1, comma 15, legge 27 settembre 2001, n. 134, nel selezionare i reati contro la persona puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cui estendere tale regime, né foriera di disparità di trattamento, stante il differente grado di disvalore delle fattispecie poste a confronto.

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