(massima n. 1)
Quando la privazione della libertā personale prevista dall'art. 605 cod. pen. si esaurisce nella costrizione attuata per compiere gli atti sessuali di cui all'art. 609 bis cod. pen., senza prolungarsi prima o dopo la suddetta costrizione, il delitto di sequestro di persona č assorbito in quello di violenza sessuale.